STATUTO DELL’ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA CULTURA E DELLE ARTI

CENTRO STUDI E FORMAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

 

 

ART. 1. Denominazione e sede

E’ costituita l’ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA CULTURA E DEL­LE ARTI — CENTRO STUDI E FORMAZIONE – ASSOCIAZIONE DI PRO­MOZIONE SOCIALE. L’Accademia è Ente del Terzo Settore (ETS) a norma del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), ed è una asso­ciazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’Accademia ha sede a Selvazzano Dentro.

La variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica della sede e dello statuto dell’Associazione, ma l’obbligo di comuni­cazione agli uffici competenti.

La sede dell’Associazione può essere trasferita in altro comune con delibe­razione dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Potranno essere stabiliti recapiti o uffici in Italia e all’estero con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La denominazione e il simbolo apposto sulla carta intestata sono di proprietà del Sig. Castanìa Giuseppe, come da allegato B all’atto costitutivo e come da registrazione presso l’Ufficio Veneto Brevetti.

 

ART. 2. Scopi dell’Associazione

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse ge­nerale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidari­stiche e di utilità sociale. In particolare si propone:

  • di diffondere l’amore per la musica con il coinvolgimento di tutte le altre arti;
  • di diffondere l’amore per le arti e l’educazione culturale;
  • di promuovere, a tutti i livelli, attività di qualsiasi tipo finalizzate alla divul­gazione e alla pratica di tutti i generi di musica con il coinvolgimento di tutti i settori artistici;
  • di promuovere la formazione musicale e orchestrale;
  • di favorire tutte le attività di formazione finalizzate all’apprendimento di ogni tipo di arte o di attività manuale, pratica, tecnica, scientifica, culturale e costruttiva connessa con le varie tipologie dell’arte per interagire con la for­mazione musicale/orchestrale;
  • di promuovere attività di collaborazione a vasto raggio con il mondo scien­tifico e della cultura per creare e ampliare le basi conoscitive individuali e/o collettive in riferimento alle applicazioni alle arti;
  • di dedicare la massima attenzione ai giovani per offrire ad essi la possibili­tà di valorizzare le loro capacità in attività moralmente sane e utili allo svilup­po della loro personalità per mezzo della musica, della cultura e delle arti;
  • di incentivare nei giovani l’interesse e l’amore per le arti offrendo ad essi l’opportunità di acquisire le più ampie conoscenze e di metterle in pratica;
  • di perseguire la promozione sociale dei giovani attraverso azioni a vasto raggio per superare quegli ostacoli che possano impedire o rendere difficol­toso il loro completo inserimento nel contesto sociale.
  • di promuovere attività di collaborazione con enti pubblici, enti privati e as­sociazioni per l’attuazione delle finalità del presente articolo.

 

L’Associazione può operare sia nel territorio nazionale che all’estero, pro­muovendo l’organizzazione o la partecipazione a corsi di studio, corsi di per­fezionamento, concorsi, seminari, convegni e manifestazioni con Enti, Istitu­zioni Pubbliche e Associazioni sia italiane che estere.

 

ART. 3. Durata

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

L’Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

 

ART. 4. Oggetto e settori dell’attività

Le attività che l’Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri as­sociati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono (con riferimento alle attività indivi­duate nell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017) sono le seguenti:

–   organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte­resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

–   educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Accademia si avvale per quanto possibile dell’attività di volontariato dei propri associati.

L’Associazione, ai fini della realizzazione del suo scopo mediante lo svolgi­mento delle attività che ne costituiscono l’oggetto, si articola nei seguenti due settori, comprendenti vari Dipartimenti:

  • il Settore Amministrazione e Organizzazione Generale, che si occupa della gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria di tutte le attività, attuate dai vari Dipartimenti, secondo le finalità statutarie;
  • il Settore Artistico/formativo che si occupa della gestione artistica e formati­va.

La gestione organizzativa dei due settori spetta al Segretario Generale. L’organizzazione interna dei settori è definita dal Regolamento dei Settori e dei Dipartimenti, emanato dall’Assemblea.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Set­tore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017. L’Associazione, nell’attività di promozione sociale, opera nel territorio della Regione Veneto.

 

ART. 5. Dipartimenti

I Settori possono essere composti da uno o più Dipartimenti, i quali vengono istituiti o disattivati con delibere del Consiglio dei Garanti.

Un Dipartimento può dipendere contemporaneamente da più di un Settore. Ogni Dipartimento svolge un ruolo specifico del Settore o dei Settori da cui dipende.

Tutti i Dipartimenti dipendono dal Settore Amministrazione e Organizzazione Generale per quanto attiene all’organizzazione e all’amministrazione interna del Dipartimento.

Ogni Dipartimento è gestito da un Direttore ed è soggetto al Regolamento dei Settori e dei Dipartimenti.

I Direttori dei Dipartimenti dipendono direttamente dal Segretario Generale.

 

ART. 6. Associati

Gli associati si distinguono in:

  • associati fondatori;
  • associati ordinari.

Gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione della quale sono membri di diritto.

Gli associati ordinari sono le persone maggiori di età, di qualsiasi nazionali­tà, che condividono gli scopi dell’Associazione ed accettano il presente sta­tuto e i Regolamenti dell’Associazione, presentate da almeno due associati ordinari, ammessi in via definitiva, e ammesse nell’Associazione in seguito a domanda scritta, da presentarsi con le modalità previste dal Regolamento Interno dell’Associazione.

 

ART. 7. Ammissione associati ordinari

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare, a maggioranza, sull’ammissione de­gli associati ordinari per un periodo di prova di tre anni.

In qualsiasi momento durante il periodo di prova, il Consiglio Direttivo può escludere dall’Associazione, con votazione a maggioranza, l’associato ordi­nario in prova per i motivi previsti dal Regolamento Interno dell’Associazione e dal Regolamento dei Settori e dei Dipartimenti.

Trascorso tale periodo, il Consiglio dei Garanti delibera, a maggioranza, sull’ammissione definitiva degli stessi.

ll Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Garanti si riuniscono a tal fine, con date da stabilirsi di volta in volta.

Il Consiglio Direttivo, in caso di non accoglimento della domanda di ammis­sione, non è tenuto a motivare la decisione.

Il Consiglio dei Garanti, in caso di non ammissione definitiva degli associati ordinari in prova, non è tenuto a motivare la decisione.

 

ART. 8. Ammissione associati di diritto

Possono essere ammessi nella Associazione come membri di diritto persone che abbiano acquisito particolari meriti nei settori di interesse sociale; e in particolare nel campo del volontariato, della cultura e dell’arte.

 

ART. 9. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare direttamente o far partecipare i pro­pri figli minori di età alle attività dell’Associazione e di beneficiare dei servizi da essa garantiti a norma del presente statuto, nel rispetto dello statuto stes­so e dei regolamenti dell’Associazione.

Gli associati di diritto e ordinari formano l’Assemblea dell’Associazione e sono eleggibili alle cariche associative.

Gli associati (di diritto e ordinari) hanno il diritto:

  • di ricevere l’avviso di convocazione dell’Assemblea, con il relativo ordine del giorno;
  • di partecipare ed esercitare il diritto di voto nell’Assemblea, purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se. prescritta, e dei contributi determinati dal Consiglio Direttivo;
  • di eleggere gli organi sociali e farne parte, se eletti;
  • di essere informati sulle attività dell’Associazione;
  • di prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 29;
  • di denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati di diritto e ordinari devono:

–   condividere gli scopi associativi e devono collaborare fattivamente per il loro conseguimento;

versare, se prevista, la quota associativa deliberata dall’Assemblea e, se previsti, i contributi determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;

–   osservare il presente statuto e il Regolamento Interno dell’Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili tra associati.

 

ART. 10. Esclusione temporaneità della partecipazione

Per tutti gli associati è esclusa espressamente la temporaneità della parteci­pazione alla vita associativa.

 

ART. 11. Responsabilità degli associati

La responsabilità penale è personale: di conseguenza gli associati sollevano l’Associazione e i suoi organi direttivi da ogni responsabilità, anche “in vigi­lando”, per infortuni e danni a persone, a cose e a se stessi, causati da loro stessi o dai loro figli minorenni, durante la partecipazione alle attività asso­ciative, per inosservanza delle normative e delle disposizioni emanate dagli organi dell’Associazione.

 

ART. 12. Cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato ordinario in prova, di associato ordinario, di associato Fondatore e di membro di diritto viene meno in seguito a:

  • recesso, da comunicare per iscritto al Presidente;
  • mancato rinnovo dell’iscrizione e mancato versamento della quota asso­ciativa, determinata dall’Assemblea, entro la scadenza stabilita;
  • mancato pagamento dei contributi, determinati dal Consiglio Direttivo, en­tro le scadenze stabilite;
  • morte o perdita della capacità di agire;
  • esclusione deliberata, a maggioranza, rispettivamente dal Consiglio Diret­tivo per gli associati ordinari in prova e dal Consiglio dei Garanti per gli asso­ciati ordinari, per le motivazioni previste dal Regolamento Interno dell’Asso­ciazione.

 

 

ART. 13. Comitato d’Onore – Funzioni e composizione

II Comitato d’Onore è un organo permanente dell’Associazione.

Ne fanno parte i soggetti pubblici o privati (compresi gli enti pubblici e le per­sone giuridiche private), di qualsiasi nazionalità, che abbiano acquisito parti­colari riconoscimenti e meriti per lo svolgimento dell’attività dell’Accademia.

I componenti del Comitato d’Onore, non sono associati, non partecipano all’Assemblea con diritto di voto e non possono essere eletti a cariche socia­li.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare, a maggioranza, sulla nomina a mem­bro del Comitato d’Onore Permanente per le persone e gli enti di cui al pre­cedente co. 2.

Ogni anno il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza, sulla riconferma della carica a membro del Comitato d’Onore Permanente.

 

ART. 14. Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l’Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate co­munque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

ART. 15. Bilancio

L’esercizio dell’Associazione ha la durata annuale, con inizio dal primo gen­naio e termine il trentuno dicembre.

II bilancio consuntivo dell’esercizio viene redatto dal Consiglio Direttivo al termine dell’esercizio ed è sottoposto all’Assemblea ordinaria per l’approva­zione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. II bilancio approvato dall’Assemblea è depositato, a cura del Consiglio Diret­tivo, presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l’Asso­ciazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti ne­cessari.

 

ART. 16. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio dei Garanti;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente;
  • l’Organo di Controllo;
  • l’Organo di Revisione Legale dei Conti.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive in­contrate dai componenti degli organi associativi nell’espletamento dei loro in­carichi.

 

ART. 17. Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli associati (ordinari e di diritto).

Spetta all’Assemblea deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti, sulle proposte di scioglimento dell’Associazione, sul bilancio consuntivo, sulla determinazione della quota associativa, sull’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, sull’elezione dei componenti del Consi­glio dei Garanti, sul trasferimento di sede e sui ricorsi di esclusione degli as­sociati. Sono comunque di competenza inderogabile dell’Assemblea le fun­zioni e le attività di cui all’art. 25 D.Lgs. n. 117/2017.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella con­vocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E or­dinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 18. Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, mediante comuni­cazione scritta contenente l’ordine del giorno, da inviare con lettera ordinaria o per e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno ed inoltre quando ne facciano richiesta almeno i due terzi degli associati ordinari o almeno i due terzi dei componen­ti del Consiglio Direttivo.

 

ART. 19. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convo­cazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati e con decisione deliberata a mag­gioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne che per l’elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Garanti, la cui votazione avverrà a scrutinio segreto.

Le modalità per le votazioni a scrutinio segreto sono riportate nel Regola­mento Interno dell’Associazione.

È ammesso il voto per delega e ogni associato può portare in Assemblea al massimo due deleghe.

Le delibere e i bilanci economici-finanziari sono a disposizione degli associa­ti presso la sede sociale.

Ogni associato ha diritto di ottenere dall’Associazione copia delle delibere assembleari e dei bilanci, anticipando il relativo costo.

 

ART. 20. Consiglio dei Garanti

Il Consiglio dei Garanti è il garante della corretta applicazione degli scopi as­sociativi, secondo quanto previsto nell’art. 2, ed è composto da 4 (quattro) membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti e dal Presidente. ll Consiglio dei Garanti è presieduto dal Presidente.

I membri eletti dall’Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più membri eletti dall’Assemblea, essi verranno sostituiti dai primi non eletti, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

In caso di mancanza di sostituti, il Consiglio dei Garanti decadrà e si dovrà riunire l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio dei Garanti.

Il Consiglio dei Garanti si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga op­portuno o quando ne facciano richiesta tre dei suoi membri e con le modalità da lui ritenute più idonee.

Il Consiglio dei Garanti delibera a maggioranza:

  • sull’ammissione definitiva degli associati nell’Associazione;
  • sull’esclusione dall’Associazione degli associati ordinari ammessi in via de­finitiva;
  • sull’approvazione dei programmi delle attività dei Settori e dei Dipartimenti predisposti dal Segretario Generale;
  • sulla nomina di comitati con specifiche funzioni organizzative e di studio;
  • sulla nomina del Segretario Generale e del Tesoriere;
  • sulla nomina dei Direttori dei Dipartimenti e dei Capi Settore;
  • sulla nomina di personale docente, di personale tecnico ed ausiliario. I ruoli di Segretario Generale, di Tesoriere, di Direttore di Dipartimento, di Capo Settore, di personale docente, tecnico e ausiliario non sono cariche associative ma compiti assegnati per raggiungere le finalità associative e pertanto non viene meno la democraticità della struttura associativa.

Non è ammesso il voto per delega o per posta.

Le deliberazioni del Consiglio dei Garanti sono approvate a maggioranza dei voti.

Il Consiglio dei Garanti si attiverà per comporre amichevolmente tutte le con­troversie attinenti all’Associazione, che dovessero sorgere fra associati e fra questi e gli organi dell’Associazione.

Per le attività dei due Settori e dei Dipartimenti può essere prevista la nomi­na, da parte del Consiglio dei Garanti, di Capi-Settore, Direttori di Diparti­menti, personale docente, personale tecnico ed ausiliario; e per essi il Consi­glio Direttivo può stabilire, di volta in volta, un compenso entro i limiti previsti dalla legge.

 

ART. 21. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.

II Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più membri eletti dall’Assemblea, essi verranno sostituiti dai primi non eletti.

In caso di mancanza di sostituti, il Consiglio Direttivo decadrà e si dovrà riunire l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate all’Assemblea e al Consiglio dei Garanti. In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio Direttivo:

–   amministra l’Associazione;

–   attua le deliberazioni dell’Assemblea;

–   stipula i contratti e gli altri atti inerenti alle attività associative.

È compito precipuo del Consiglio Direttivo la gestione finanziaria dell’Asso­ciazione ed esso provvede alla redazione e alla presentazione del bilancio di esercizio consuntivo in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ri­tenga opportuno o ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri e con le modalità da lui ritenute più idonee.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa o temporanea al Presidente o ad uno o più dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza.

Non è ammesso il voto per delega o per posta.

Il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 

ART. 22. Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, fra i suoi mem­bri.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Di­rettivo e del Consiglio dei Garanti e vigila sull’attuazione delle loro delibera­zioni, compie gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Diret­tivo o del Consiglio dei Garanti, intrattiene rapporti con i terzi.

Se le deliberazioni si riferiscono a contrasti tra gli organi dell’Associazione, il Presidente non ha diritto di voto.

In caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sue dimissioni, il Presi­dente è sostituito dal Vice-Presidente (eletto dal Consiglio Direttivo, a mag­gioranza, fra i suoi membri).

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Di­rettivo che lo ha eletto.

 

ART. 23. Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi spetta al Presidente.

II potere di rappresentanza spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. Di regola la rappresentanza è generale: pertanto le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Re­gistro Unico Nazionale del Terzo Settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 24. Vice-Presidente

II Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, fra i suoi membri.

II Vice-Presidente assume tutte le funzioni del Presidente in caso che questi sia assente, impedito temporaneamente o dimissionario.

 

ART. 25. Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L’Organo di Controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabi­le e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, soli­daristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, D.Lgs. n. 117/2017, se ne ricorrono i presupposti. Il bi­lancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Con­trollo.

II componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo: a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 26. Organo di Revisione Legale dei Conti

II Revisore Legale dei Conti, costituito da un revisore contabile iscritto nel re­lativo registro, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

ART. 27. Segretario Generale

II Segretario Generale è nominato dal Consiglio dei Garanti tra i non asso­ciati o tra gli associati.

Se egli non è associato, non può essere elettore e non può essere eleggibile alle cariche associative, ma ha solo l’incarico operativo di Segretario Gene­rale.

Se egli è associato, oltre all’incarico operativo di Segretario Generale, è an­che elettore e può essere eleggibile alle cariche associative.

II Segretario Generale opera con piena autonomia nella gestione dei due Settori dell’Associazione e dei Dipartimenti, nel rispetto dei principi statutari, del Regolamento Interno dell’Associazione e del Regolamento dei Settori e dei Dipartimenti, rispondendo per eventuali violazioni degli stessi al Consi­glio dei Garanti.

Egli opera in stretta collaborazione con i Direttori dei Dipartimenti con i quali elabora i programmi di massima delle attività dei Dipartimenti, da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei Garanti.

II Segretario Generale pianifica l’attuazione degli interventi programmatici, tiene contatti con amministrazioni pubbliche e con enti pubblici e privati e opera per l’organizzazione e la realizzazione delle attività dei Dipartimenti. Egli può avvalersi della collaborazione di personale tecnico specialistico di sua scelta.

La nomina del Segretario Generale può essere revocata da parte del Consi­glio dei Garanti, previa comunicazione scritta all’interessato con almeno tre mesi di anticipo.

In caso di dimissioni, il Segretario Generale dovrà dare un preavviso di al­meno tre mesi e comunque, portare a compimento i programmi già in attua­zione.

 

ART. 28. Tesoriere

II Tesoriere è nominato dal Consiglio dei Garanti tra i non associati o tra gli associati.

Se egli non è associato, non può essere elettore e non può essere eleggibile alle cariche associative, ma ha solo l’incarico operativo di Tesoriere. Se egli è associato, oltre all’incarico operativo di Tesoriere, è anche elettore e può essere eleggibile alle cariche associative.

II Tesoriere ha compiti finanziari, fiscali e di contabilità ed opera in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Nelle sue attività deve osservare le disposizioni dello statuto, del Regola­mento Interno dell’Associazione, del Regolamento dei Settori e dei Diparti­menti, rispondendo per eventuali violazioni degli stessi al Consiglio dei Ga­ranti.

Egli può avvalersi della collaborazione di personale tecnico specialistico di sua scelta.

La nomina di Tesoriere può essere revocata da parte del Consiglio dei Ga­ranti, previa comunicazione scritta all’interessato, con almeno tre mesi di an­ticipo.

In caso di dimissioni, il Tesoriere dovrà dare un preavviso di almeno tre mesi e comunque chiudere tutte le partite contabili, fiscali e finanziarie in essere.

 

ART. 29. Libri sociali

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, ciascuno dei quali è tenuto dall’organo competente;
  • il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

 

ART. 30. Provvedimenti disciplinari

A carico di tutti gli associati possono essere adottati dal Consiglio dei Garan­ti i seguenti provvedimenti disciplinari:

  • richiamo scritto;
  • sospensione a tempo determinato dalla sede sociale o dalla frequenza alle attività associative;

I criteri di correlazione tra le mancanze degli associati e i provvedimenti di­sciplinari previsti dal presente articolo, sono elencati nel Regolamento Inter­no dell’Associazione e nel Regolamento dei Settori e dei Dipartimenti. Gli associati possono ricorrere contro i provvedimenti di esclusione.

I ricorsi saranno vagliati e giudicati dall’Assemblea degli associati.

 

ART. 31. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio resi­duo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

 

ART. 32. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico Nazionale del Ter­zo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. L’acronimo ETS potrà es­sere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

 

ART. 33. Associati volontari e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo perso­nale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusiva­mente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di la­voro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effetti­vamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massi­mi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

 

ART. 34. Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

 

ART. 35. Controversie

Tutti gli associati sono obbligati a non adire l’Autorità Giudiziaria per le even­tuali controversie tra gli associati o tra l’Associazione e gli associati, in ordine al presente Statuto ed alle sue eventuali modifiche, al Regolamento Interno dell’Associazione o al Regolamento dei Settori e dei Dipartimenti, salvi i casi di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria.

Le controversie dovranno essere risolte da un arbitro amichevole composito­re, che giudica inappellabilmente e senza formalità procedurali.

L’arbitro deve essere designato dalle parti di comune accordo; diversamente dal Presidente del Tribunale di Padova su richiesta della parte più diligente.

 

ART. 36. Disposizione finale

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, alla normativa vigente in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.