STATUTO DELL’ORCHESTRA GIOVANILE DEL VENETO

CENTRO PERMANENTE DI FORMAZIONE ORCHESTRALE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

 

 

ART. 1. Denominazione e sede

E’ costituita l’ORCHESTRA GIOVANILE DEL VENETO – CENTRO PERMANENTE DI FORMAZIONE ORCHESTRALE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. L’Associazione è Ente del Terzo Settore (ETS) a norma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), ed è una associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’Associazione ha sede a Selvazzano Dentro.

La variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica della sede e dello statuto dell’Associazione.

La sede dell’Associazione può essere trasferita in altro comune con deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Potranno essere stabiliti recapiti o uffici in Italia e all’estero con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La denominazione e il simbolo apposto sulla carta intestata sono di proprietà del Sig. Castanìa Giuseppe, come da allegato B all’atto costitutivo e come da registrazione presso l’Ufficio Veneto Brevetti.

 

 

ART. 2. Scopi dell’Associazione

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone:

–   di diffondere l’amore per la musica, il gusto e l’educazione musicale;

–   di promuovere, a tutti i livelli, attività di qualsiasi tipo finalizzate alla divulgazione, alla promozione e alla pratica di tutti i generi di musica

–   di attuare tutte le forme di istruzione finalizzate alla conoscenza, all’apprendimento, allo sviluppo individuale e collettivo e alla pratica esecutiva della musica e dell’arte in genere;

–   di promuovere attività di collaborazione con tutti gli atri settori dell’arte;

–   di tenere impegnati i giovani e di valorizzare le loro capacità in una attività moralmente sana ed utile allo sviluppo della loro personalità per mezzo della musica d’insieme;

–   di incentivare nei giovani studenti di musica l’interesse e l’amore per l’orchestra, dando ad essi l’opportunità di mettere in pratica tutte le nozioni acquisite nei vari settori dei loro studi musicali;

–   di perseguire la promozione sociale dei giovani attraverso azioni a vasto raggio per superare quegli ostacoli che possano impedire o rendere difficoltoso il loro completo inserimento nel contesto sociale;

–   di promuovere attività di collaborazione con enti pubblici, enti privati e associazioni per l’attuazione delle finalità del presente articolo.

L’Associazione può operare sia nel territorio nazionale che all’estero, promuovendo l’organizzazione o la partecipazione ad incontri musicali con orchestre, cori e musicisti provenienti da paesi di tutto il mondo (“International Music Meeting”).

 

ART. 3. Durata

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

L’Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

 

ART. 4. Oggetto e settori dell’attività

Le attività che l’Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono (con riferimento alle attività individuate nell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017) sono le seguenti:

–   organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017

–   educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L’Associazione, al fine della realizzazione delle attività di interesse generale sopra indicate, si articola in due settori:

–   il settore di organizzazione generale, rivolto all’attuazione delle finalità statutarie e alle attività ad esse connesse, con esclusione della gestione del settore artistico-orchestrale;

–   il settore artistico-orchestrale le cui competenze sono:

  • Costituire gruppi orchestrali secondo il livello di preparazione dei giovani musicisti;
  • Costituire ensembles strumentali;
  • Costituire gruppi corali;
  • Stabilire attività di collaborazione con altre orchestre, con cori, con musicisti, con associazioni e istituzioni musicali;
  • Gestione artistico-amministrativa del settore artistico-orchestrale.

I gruppi orchestrali, gli ensembles strumentali, i gruppi corali non sono sezioni o associazioni, ma solo divisioni interne all’Associazione legate allo svolgi-mento delle attività.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L’Associazione, nell’attività di promozione sociale, opera nel territorio della Regione Veneto.

 

ART. 5. Gestione Settori

Possono prendere parte alle attività dell’Associazione studenti di musica o diplomati in una disciplina musicale senza vincoli di età.

La gestione del settore artistico-orchestrale dell’Associazione spetta al Direttore d’Orchestra e al Direttore Artistico-Amministrativo.

I gruppi orchestrali, gli ensembles strumentali, i gruppi corali e le attività di musica d’insieme sono istituiti dal Consiglio dei Garanti, il quale redige per essi il Regolamento, che viene approvato dall’Assemblea degli associati.

 

ART. 6. Associati

Gli associati si distinguono in:

  1. a) associati fondatori;
  2. b) associati ordinari.

Gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione della quale sono membri di diritto.

Gli associati ordinari sono le persone maggiori di età, di qualsiasi nazionalità, che condividono gli scopi dell’Associazione ed accettano il presente statuto e i Regolamenti dell’Associazione, presentate da almeno due associati ordinari ammessi in via definitiva, e ammesse nell’Associazione in seguito a domanda scritta, da presentarsi con le modalità previste dal Regolamento Interno dell’Associazione.

 

ART. 7. Ammissione associati ordinari

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare, a maggioranza, sull’ammissione degli associati ordinari per un periodo di prova di un anno.

In qualsiasi momento durante il periodo di prova, il Consiglio Direttivo può escludere dall’Associazione, con votazione a maggioranza, l’associato ordinario in prova per i motivi previsti dal Regolamento Interno dell’Associazione e dal Regolamento dei Settori e dei Dipartimenti.

Trascorso tale periodo, il Consiglio dei Garanti delibera, a maggioranza, sull’ammissione definitiva degli stessi.

Il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Garanti si riuniscono a tal fine, con date da stabilirsi di volta in volta.

Il Consiglio Direttivo, in caso di non accoglimento della domanda di ammissione, non è tenuto a motivare la decisione.

Il Consiglio dei Garanti, in caso di non ammissione definitiva degli associati ordinari in prova, non è tenuto a motivare la decisione.

 

ART. 8. Ammissione associati di diritto

Possono essere ammessi nella Associazione come membri di diritto persone che abbiano acquisito particolari meriti nei settori di interesse sociale; e in particolare nel campo del volontariato, della cultura e dell’arte.

ART. 9. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare direttamente o far partecipare i propri figli minori di età alle attività dell’Associazione e di beneficiare dei servizi da essa garantiti a norma del presente statuto, nel rispetto dello statuto stesso e dei regolamenti dell’Associazione.

Gli associati di diritto e ordinari formano l’Assemblea dell’Associazione e sono eleggibili alle cariche associative.

Gli associati di diritto e ordinari hanno il diritto:

  • di ricevere l’avviso di convocazione dell’Assemblea, con il relativo ordine del giorno;
  • di partecipare ed esercitare il diritto di voto nell’Assemblea, purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prescritta, e dei contributi determinati dal Consiglio Direttivo;
  • di eleggere gli organi sociali e farne parte, se eletti;
  • di essere informati sulle attività dell’Associazione;
  • di prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 30;
  • di denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati ordinari devono:

–   condividere gli scopi associativi e devono collaborare fattivamente per il loro conseguimento;

–   versare, se prevista, la quota associativa deliberata dall’Assemblea e, se previsti, i contributi determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;

–   osservare il presente statuto e il Regolamento Interno dell’Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili tra associati.

 

ART. 10. Esclusione temporaneità della partecipazione

Per tutti gli associati è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

ART. 11. Responsabilità degli associati

La responsabilità penale è personale: di conseguenza gli associati sollevano l’Associazione e i suoi organi direttivi da ogni responsabilità, anche “in vigilando”, per infortuni e danni a persone, a cose e a se stessi, causati da loro stessi o dai loro figli minorenni, durante la partecipazione alle attività associative, per inosservanza delle normative e delle disposizioni emanate dagli organi dell’Associazione.

 

ART. 12. Cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato ordinario in prova, di associato ordinario, di associato Fondatore e di membro di diritto viene meno in seguito a:

  1. a) recesso, da comunicare per iscritto al Presidente;
  2. b) mancato rinnovo dell’iscrizione e mancato versamento della quota associativa, determinata dall’Assemblea, entro la scadenza stabilita;
  3. c) mancato pagamento dei contributi, determinati dal Consiglio Direttivo, entro le scadenze stabilite;
  4. d) morte o perdita della capacità di agire;
  5. e) esclusione deliberata, a maggioranza, rispettivamente dal Consiglio Direttivo per gli associati ordinari in prova e dal Consiglio dei Garanti per gli associati ordinari, per le motivazioni previste dal Regolamento Interno dell’Associazione.

 

ART. 13. Comitato d’Onore – Funzioni e composizione

II Comitato d’Onore è un organo permanente dell’Associazione.

Ne fanno parte i soggetti pubblici o privati (compresi gli enti pubblici e le persone giuridiche private), di qualsiasi nazionalità, che abbiano acquisito particolari riconoscimenti e meriti per lo svolgimento dell’attività dell’Accademia. I componenti del Comitato d’Onore, non sono associati, non partecipano all’Assemblea con diritto di voto e non possono essere eletti a cariche sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare, a maggioranza, sulla nomina a membro del Comitato d’Onore Permanente per le persone e gli enti di cui al precedente co. 2.

Ogni anno il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza, sulla riconferma della carica a membro del Comitato d’Onore Permanente.

 

ART. 14. Risorse Economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni-e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Digs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

ART. 15. Bilancio

L’esercizio dell’Associazione ha la durata annuale, con inizio dal primo gennaio e termine il trentuno dicembre.

Il bilancio consuntivo dell’esercizio viene redatto dal Consiglio Direttivo al termine dell’esercizio ed è sottoposto all’Assemblea ordinaria per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio approvato dall’Assemblea è depositato, a cura del Consiglio Direttivo, presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

 

ART. 16. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea;

il Consiglio dei Garanti;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice-Presidente;

l’Organo di Controllo;

l’Organo di Revisione Legale dei Conti.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi associativi nell’espletamento dei loro incarichi.

 

ART. 17. Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli associati (ordinari e di diritto).

Spetta all’Assemblea deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti, sulle proposte di scioglimento dell’Associazione, sul bilancio consuntivo, sulla determinazione della quota associativa, sull’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, sull’elezione dei componenti del Consiglio dei Garanti, sul trasferimento di sede e sui ricorsi di esclusione degli associati. Sono comunque di competenza inderogabile dell’Assemblea le funzioni e le attività di cui all’art. 25 D. Lgs. n. 117/2017.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 18. Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, da inviare con lettera ordinaria o per e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno ed inoltre quando ne facciano richiesta almeno i due terzi degli associati ordinari o almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 19. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne che per l’elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Garanti, la cui votazione avverrà a scrutinio segreto.

Le modalità per le votazioni a scrutinio segreto sono riportate nel Regolamento Interno dell’Associazione.

E’ ammesso il voto per delega.

Le delibere e i bilanci economici-finanziari sono a disposizione degli associati presso la sede sociale.

Ogni associato ha diritto di ottenere dall’Associazione copia delle delibere assembleari e dei bilanci, anticipando il relativo costo.

 

ART. 20. Consiglio dei Garanti

Il Consiglio dei Garanti è il garante della corretta applicazione degli scopi associativi, secondo quanto previsto nell’art. 2, ed è composto da 4 (quattro) membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti e dal Presidente.

I membri eletti dall’Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più membri eletti dall’Assemblea, essi verranno sostituiti dai primi non eletti, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

In caso di mancanza di sostituti, il Consiglio dei Garanti decadrà e si dovrà riunire l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio dei Garanti.

Il Consiglio dei Garanti si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta tre dei suoi membri e con le modalità da lui ritenute più idonee.

II Consiglio dei Garanti delibera a maggioranza:

  • sull’ammissione definitiva degli associati nell’Associazione;
  • sulla esclusione dall’Associazione degli associati ordinari, ammessi in via definitiva;
  • sulla nomina del Direttore d’Orchestra, del Direttore Artistico-Amministrativo e dei Direttori Aggiunti, scegliendoli tra gli associati ma anche tra i non associati. I ruoli di Direttore d’Orchestra, di Direttore Artistico-Amministrativo e di Direttore Aggiunto sono legati a eventi, manifestazioni, festival ecc., che di volta in volta sono soggetti a mutamenti. Questi ruoli non sono cariche associative ma compiti assegnati per raggiungere le finalità associative e che pertanto non viene meno la democraticità della struttura associativa.
  • sull’approvazione dei programmi di massima delle attività del settore artistico-orchestrale predisposti dal Direttore dell’Orchestra in collaborazione con il Direttore Artistico-Amministrativo e con gli eventuali Direttori Aggiunti;
  • sulla nomina di Comitati con specifiche funzioni organizzative e di studio; Le deliberazioni del Consiglio dei Garanti sono approvate a maggioranza dei voti.

Non è ammesso il voto per delega o per posta.

Il Consiglio si attiverà per comporre amichevolmente tutte le controversie attinenti all’Associazione, che dovessero sorgere fra associati e fra questi e gli organi dell’Associazione.

 

ART. 21. Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più membri eletti dall’Assemblea, essi verranno sostituiti dai primi non eletti.

In caso di mancanza di sostituti, il Consiglio Direttivo decadrà e si dovrà riunire l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate all’Assemblea e al Consiglio dei Garanti. In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio Direttivo:

–   amministra l’Associazione;

–   attua le deliberazioni dell’Assemblea;

–   stipula i contratti e gli altri atti inerenti alle attività associative.

È compito precipuo del Consiglio Direttivo la gestione finanziaria dell’Associazione ed esso provvede alla redazione e alla presentazione del bilancio di esercizio consuntivo in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri e con le modalità da lui ritenute più idonee.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa o temporanea al Presidente o ad uno o più dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti.

Non è ammesso il voto per delega o per posta.

Il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 

ART. 22. Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, fra i suoi membri.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Garanti e vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo o del Consiglio dei Garanti, intrattiene rapporti con i terzi.

Se le deliberazioni si riferiscono a contrasti tra gli organi dell’Associazione, il Presidente non ha diritto di voto.

In caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sue dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente (eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, fra i suoi membri).

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

 

ART. 23. Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi spetta al Presidente.

Il potere di rappresentanza spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. Di regola la rappresentanza è generale: pertanto le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 24. Vice-Presidente

ll Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, fra i suoi membri.

Il Vice-Presidente assume tutte le funzioni del Presidente in caso che questi sia assente, impedito temporaneamente o dimissionario.

 

ART. 25. Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del      D. Lgs 117/2017.

L’Organo di Controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, D. Lgs. n. 117/2017, se ne ricorrono i presupposti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 26. Organo di Revisione Legale dei Conti

II Revisore Legale dei Conti, costituito da un revisore contabile iscritto nel relativo registro, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 

ART. 27. Direttore d’Orchestra

Il Direttore d’Orchestra è nominato dal Consiglio dei Garanti tra i non associati o tra gli associati.

Se egli non è associato, non può essere elettore e non può essere eleggibile alle cariche associative, ma ha solo l’incarico operativo di Direttore d’Orchestra.

Se egli è associato, oltre all’incarico operativo di Direttore d’Orchestra, è anche elettore e può essere eleggibile alle cariche associative.

Il Direttore d’Orchestra opera con piena autonomia, nel rispetto dei principi statutari e del Regolamento dei gruppi orchestrali, degli ensembles strumentali, dei gruppi corali e delle attività di musica d’insieme, rispondendo per eventuali violazioni degli stessi al Consiglio dei Garanti.

Egli applica le normative previste dal Regolamento dei gruppi orchestrali, degli ensembles strumentali, dei gruppi corali e delle attività di musica d’insieme e prende tutti i provvedimenti artistici e disciplinari da lui ritenuti necessari per il buon funzionamento delle attività artistiche.

Il Direttore d’Orchestra opera in stretta collaborazione con il Direttore Artistico-Amministrativo e con gli eventuali Direttori Aggiunti, con i quali elabora i programmi di massima delle attività musicali, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Garanti.

La nomina del Direttore d’Orchestra può essere revocata da parte del Consiglio dei Garanti, previa  comunicazione scritta all’interessato con almeno tre mesi di anticipo.

In caso di dimissioni, il Direttore d’Orchestra dovrà dare un preavviso di almeno tre mesi e comunque portare a compimento i programmi già in attuazione.

Il Consiglio dei Garanti può nominare, per determinati periodi di tempo, Direttori Aggiunti per esigenze particolari che dovessero evidenziarsi.

ART. 28. Direttore Artistico-Amministrativo

lI Direttore Artistico-Amministrativo è nominato dal Consiglio dei Garanti tra i non associati o tra gli associati.

Se egli non è associato, non può essere elettore e non può essere eleggibile alle cariche associative, ma ha solo l’incarico operativo di Direttore Artistico-Amministrativo.

Se egli è associato, oltre all’incarico operativo di Direttore Artistico-Amministrativo, è anche elettore e può essere eleggibile alle cariche associative.

Il Direttore Artistico-Amministrativo opera con piena autonomia, nel rispetto dei principi statutari e del Regolamento dei gruppi orchestrali, degli ensembles strumentali, dei gruppi corali e delle attività di musica d’insieme, rispondendo per eventuali violazioni degli stessi al Consiglio dei Garanti.

Egli opera in stretta collaborazione con il Direttore d’Orchestra e con gli eventuali Direttori Aggiunti, con i quali elabora i programmi di massima delle attività musicali, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Garanti.

Il Direttore Artistico-Amministrativo pianifica l’attuazione degli interventi programmatici, tiene i contatti con enti e amministrazioni pubbliche e opera per l’organizzazione e la realizzazione dei programmi artistici, amministrativi e finanziari relativi alle attività artistiche.

Egli può avvalersi della collaborazione di personale tecnico specialistico di sua scelta.

La nomina del Direttore Artistico-Amministrativo può essere revocata da parte del Consiglio dei Garanti, previa comunicazione scritta all’interessato, con almeno tre mesi di anticipo.

In caso di dimissioni, il Direttore Artistico-Amministrativo dovrà dare un preavviso di almeno tre mesi e comunque portare a compimento i programmi già in attuazione.

 

ART. 29. Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio dei Garanti tra i non associati o tra gli associati.

Se egli non è associato, non può essere elettore e non può essere eleggibile alle cariche associative, ma ha solo l’incarico operativo di Tesoriere. Se egli è associato, oltre all’incarico operativo di Tesoriere, è anche elettore e può essere eleggibile alle cariche associative.

Il Tesoriere ha compiti finanziari, fiscali e di contabilità ed opera in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Nelle sue attività deve osservare le disposizioni dello statuto, del Regolamento Interno dell’Associazione, del Regolamento dei Settori e dei Dipartimenti, rispondendo per eventuali violazioni degli stessi al Consiglio dei Garanti.

Egli può avvalersi della collaborazione di personale tecnico specialistico di sua scelta.

La nomina di Tesoriere può essere revocata da parte del Consiglio dei Garanti, previa  comunicazione scritta all’interessato, con almeno tre mesi di anticipo.

In caso di dimissioni, il Tesoriere dovrà dare un preavviso di almeno tre mesi e comunque chiudere tutte le partite contabili, fiscali e finanziarie in essere.

 

ART. 30. Libri sociali

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  3. c) l libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, ciascuno dei quali è tenuto dall’organo competente;
  4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

 

ART. 31. Provvedimenti disciplinari

A carico di tutti gli associati possono essere adottati dal Consiglio dei Garanti i seguenti provvedimenti disciplinari:

richiamo scritto;

  • sospensione a tempo determinato dalla sede sociale o dalla frequenza alle attività associative;
  • I criteri di correlazione tra le mancanze degli associati e i provvedimenti disciplinari previsti dal presente articolo, saranno elencati nel Regolamento In-terno dell’Associazione e nel Regolamento dei gruppi orchestrali, degli ensembles strumentali, dei gruppi corali e delle attività di musica d’insieme. Gli associati possono ricorrere contro i provvedimenti di esclusione.
  • I ricorsi saranno vagliati e giudicati dall’Assemblea degli associati.

 

ART. 32. Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 33. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano  essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

 

ART. 34. Associati volontari e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusiva-mente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e  documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

 

ART. 35. Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 dei Digs. 117/2017.

 

ART. 36. Controversie

Tutti gli associati sono obbligati a non adire l’Autorità Giudiziaria per le eventuali controversie tra gli  associati o tra l’Associazione e gli associati, in ordine al presente Statuto ed alle sue eventuali modifiche, al Regolamento Interno dell’Associazione o al Regolamento dei gruppi orchestrali, degli ensembles strumentali, dei gruppi corali e delle attività di musica d’insieme, salvi i casi di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria.

Le controversie dovranno essere risolte da un arbitro amichevole compositore, che giudica inappellabilmente e senza formalità procedurali.

L’arbitro deve essere designato dalle parti di comune accordo; diversamente dal Presidente del Tribunale di Padova su richiesta della parte più diligente.

 

ART. 37. Disposizione finale

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, alla normativa vigente in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.